Art. 1.

      1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-sexies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commessi nei confronti di minori di anni diciotto, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la persona offesa ha compiuto il diciottesimo anno di età, salvi i casi in cui la querela sia stata presentata prima dal genitore, dal tutore o dal curatore».